Whistleblowing

Il 30 marzo 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. 24/2023 “attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.
In coerenza con quanto previsto dalla normativa l’Enfap Emilia Romagna ha adottato un processo di gestione delle segnalazioni che garantisce la tutela e l’anonimato del soggetto segnalante, ai sensi della normativa sopra richiamata, alla quale si rinvia per tutto quanto non espressamente previsto nella presente informativa.

Cosa può essere oggetto di segnalazione whistleblowing
Possono essere oggetto della segnalazione comportamenti che ledono l’interesse o l’integrità dell’Ente, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo e che consistono in:
– condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01 dell’Ente e/o relativi allegati.

Le informazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti.
Possono essere altresì oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non possono essere invece oggetto di segnalazione whistleblowing, a prescindere dalla qualificazione che viene attribuita dal segnalante alla comunicazione trasmessa, a titolo esemplificativo:
– le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
– le lamentele relative ad attività di natura commerciale;
– le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Tali segnalazioni non vengono gestite come segnalazioni whistleblowing ed eventualmente smistate alle Direzioni/strutture competenti.

Chi può effettuare una segnalazione whistleblowing
Le segnalazioni whistleblowing possono essere presentate dai soggetti che, a diverso titolo, intrattengono, hanno intrattenuto o sono in procinto di intrattenere (nel caso in cui la segnalazione attenga ad informazioni acquisite nella fase pre- contrattuale) un rapporto di lavoro con l’Ente (a titolo esemplificativo, dipendenti, consulenti, collaboratori, lavoratori autonomi, lavoratori di fornitori o subfornitori dell’Ente, volontari e tirocinanti, ex dipendenti, persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Le violazioni che possono essere segnalate come segnalazioni whistleblowing devo attenere a comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Quali sono i canali di segnalazione
Sono previsti i seguenti canali di segnalazione:
– canali interni (lettera via posta, telefonata, colloquio in presenza).

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SCARICA MODULO A E MODULO B (canali interni)

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